Art. 3.

      1. Gli avvocati pubblici sono selezionati tra i professionisti iscritti all'albo forense, secondo i criteri dettati dal regolamento degli enti di cui all'articolo 2 e restano iscritti all'albo ordinario del circondario nel quale ha sede l'ufficio legale di appartenenza, con annotazione della loro qualità.